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[1]).
[2]((Agli effetti dell'anzianita' e dell'aumento di stipendio si detrae tutto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sospeso dalle funzioni, senza che altro provvedimento posteriore abbia revocato la sospensione, e la meta' del tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per motivi di salute)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
