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[1]).
[2]((Gli aumenti di stipendio sono conferiti dal direttore generale agli impiegati che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta.
[3]I detti aumenti hanno decorrenza dal primo giorno del mese nel quale si compie il periodo stabilito dalle tabelle per la consecuzione di essi. L'impiegato privato dell'aumento dovra', dopo un anno, essere nuovamente giudicato)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
