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[1]).
[2]((Gli stipendi sono regolati col sistema dei ruoli aperti, in virtu' del quale l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianita' nel grado, salvo acceleramenti o ritardi a norma degli articoli seguenti.
[3]Il Consiglio generale stabilisce i minimi e i massimi dello stipendio di ogni grado, la misura degli aumenti periodici intermedi e la durata normale dei periodi)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
