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[1]).
[2]((Il direttore generale, su richiesta motivata dei direttori, puo' autorizzare l'assunzione in servizio di personale ausiliario locale tanto nelle agenzie per tutte le funzioni, escluse quelle del preposto quanto presso la Direzione generale (azienda bancaria e aziende annesse) e le sedi, succursali e filiali, per lavori d'ordine e di copia e per i servizi di fatica.
[3]I rapporti tra l'Amministrazione e il detto personale sono regolati da appositi contratti a tempo indeterminato, rescindibili e rinnovabili, a tipo assicurativo, che garentiscono a ciascuno un equo trattamento di quiescenza, escluso ogni diritto a pensione.
[4]Il numero massimo di detto personale, per ciascuna delle varie funzioni, i requisiti da richiedere agli aspiranti e le norme che ne regolano l'assunzione, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
