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[1]).
[2]((I primi commessi sono destinati, in quanto occorra, alle sedi, succursali e filiali, dove, oltre alle attribuzioni ordinarie dei commessi di cassa, possono anche esercitare, in seguito ad espresso incarico del direttore, funzioni normalmente disimpegnate dai cassieri nei detti stabilimenti.
[3]I primi uscieri sono destinati alla Direzione generale e alle sedi di Palermo e di Roma, e possono, oltre alle loro ordinarie attribuzioni, disimpegnare incarichi speciali, particolarmente di fiducia, presso determinati uffici)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
