Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((L'usciere capo e i primi uscieri s'intendono rispettivamente equiparati ai primi commessi e ai commessi di cassa, oltre che per la gerarchia di cui all'art. 238, anche ad ogni altro effetto, salvi, ben vero, nei riguardi del trattamento economico gli eventuali emolumenti speciali connessi a ciascun grado.
[3]E' ammesso il passaggio fra i gradi parificati, a richiesta o di ufficio, sempre quando si riscontrino negli interessati i requisiti necessari per il disimpegno della nuova funzione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
