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((I capi di ufficio non possono essere preposti alle agenzie se non dopo un congruo periodo di servizio prestato nel detto grado presso la Direzione generale o presso sedi, succursali o filiali, e tale che affidi della maturita' dell'impiegato per il disimpegno della funzione di agente)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
