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[1](Art. 236, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Con ordinamenti e modalita' speciali di servizio verranno regolate, se, quando e dove siano attuabili, le seguenti altre operazioni:
- a)emissione, contro versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;
- b)rilascio, contro versamento delle relative valute e di una provvigione fissata dai Consiglio di amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamento a favore di terzi riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco;
- c)pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
