Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((I rapporti fra il Banco e i propri corrispondenti hanno principalmente per obbietto il reciproco incasso delle cambiali e la emissione di assegni bancari pagabili contro avviso, e vengono regolati da apposita convenzione, nella quale si stabiliscono gli obblighi e i particolari incarichi assunti da ogni corrispondente con le relative condizioni, le modalita' per la tenuta del conto corrente, il montare della cauzione che il corrispondente e' tenuto a prestare ed ogni altro rapporto)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
