Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((Il Banco e' autorizzato a nominare corrispondenti per le piazze del Regno nelle quali non abbia uno stabilimento, a norma dell'art. 27, n. 7 dello statuto, osservate le disposizioni speciali emanate dal Ministero del tesoro)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
