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[1]).
[2]((I rappresentanti autorizzati ad emettere gli assegni bancari di cui agli articoli da 182 a 185 del presente regolamento, debbono usare appositi modelli, forniti dall'Istituto entro i limiti consentiti dalla cauzione da ciascuno di essi prestata.
[3]Il regolamento del relativo conto corrente avviene secondo i patti stabiliti in apposita convenzione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
