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[1]).
[2]((Per il baratto in tutte le Provincie del Regno dei biglietti di propria emissione, previsto dagli articoli 8 e 9 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonche' per il pagamento dei titoli nominativi, pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, titoli apodissari) il Banco ha facolta' di nominare a norma dell'art. 27, n. 7 dello statuto, e previo nulla osta del Ministero del tesoro propri rappresentanti legali, scegliendoli, fra banche e ditte bancarie di riconosciuta solidita')).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
