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[1]).
[2]((Le operazioni di compra e vendita di divise e valute estere, che gli stabilimenti compiono, sia per conto proprio, sia nell'interesse e in esecuzione di ordini della Direzione generale o per conto dei terzi, sono disposte dai direttori e dagli agenti a norma delle istruzioni speciali di servizio)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
