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[1]).
[2]((Il Banco, nei limiti di legge, puo' tenere disponibilita' di somme in valuta estera presso i propri corrispondenti all'estero, scelti tra Banche o Ditte bancarie di prim'ordine, siano o non corrispondenti del Tesoro.
[3]La nomina dei detti corrispondenti e' fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, e i rapporti fra essi e il Banco sono regolati da accordi speciali.
[4]Il servizio e' disciplinato da norme approvate dal Consiglio di amministrazione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
