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[1]).
[2]((La valutazione dei depositi vincolati e' fatta seguendo le norme stabilite per le varie specie di depositi.
[3]I diritti del Banco sono calcolati all'atto della costituzione del deposito per la durata di un anno e a periodi semestrali per il tempo successivo, essi debbono essere corrisposti dal depositante, salvo patto diverso, e in conformita' di quanto e' stabilito agli articoli 219 e seguenti)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
