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[1]).
[2]((Per i depositi (chiusi o aperti), soggetti a vincolo per volonta' del depositante o per disposizione dell'autorita' giudiziaria, devono risultare dalle relative cartelle, oltre alle particolarita' di ciascun deposito, la motivazione del vincolo e l'Ente o la persona in cui favore il vincolo e' apposto o le condizioni speciali al compimento delle quali e' soggetta la restituzione del deposito)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
