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[1]).
[2]((Il Banco puo' anche in seguito ad espresso incarico del depositante, occuparsi di altri adempimenti che si riferiscano ai titoli depositati, contro pagamento di speciali adeguate provvigioni.
[3]Qualora il valore del deposito, in conseguenza di aggiunzione di altri titoli da parte del depositante o di incarichi eseguiti, per commissione di lui, dall'Istituto, divenga maggiore di quello stabilito al momento della costituzione del deposito o della sua rinnovazione, il depositante e' tenuto a corrispondere al Banco un supplemento di diritti in proporzione del maggiore valore del deposito ed al tempo intercedente sino alla scadenza gia' fissata)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
