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[1]).
[2]((Il Banco riceve anche i depositi aperti di titoli per custodia ed amministrazione.
[3]In tal caso il Banco si incarica di incassare gli interessi ed i dividendi sui titoli pagabili nel Regno, di riscontrare quelli sorteggiati con le rispettive distinte di estrazione e di riscuotere l'ammontare dei titoli sorteggiati e di quelli divenuti esigibili per altra causa.
[4]Per la riscossione di cedole ed i titoli pagabili fuori del Regno il depositante deve dare all'Istituto speciali istruzioni.
[5]Il Banco pero' non assume alcun obbligo a fare atti giudiziari o stragiudiziali, nel caso in cui venga meno il pagamento, da parte degli Enti debitori, degli interessi, dei dividendi o dei titoli da esigere.
[6]L'ammontare delle riscossioni a' corrisposto o accreditato al depositante secondo i patti convenuti al momento della costituzione del deposito.
[7]La durata minima di tale categoria di depositi e' di un anno, e il deposito si intende alla scadenza rinnovato di mese in mese, nel caso in cui il titolare non abbia provveduto al ritiro o alla rinnovazione di esso per un periodo determinato.
[8]I diritti dovuti all'Istituto sono stabiliti da tariffa speciale deliberata dal Consiglio di amministrazione, e vengono calcolati in base al valore del deposito al momento della sua costituzione o di ciascuna rinnovazione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
