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[1](Art. 201, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il giornale dei versamenti in conto corrente e quello degli assegni vistati sono, in fine di giornata, addizionati, confrontati e firmati il primo dal cassiere e l'altro dall'impiegato addetto ai conti correnti, a norma delle istruzioni, rimanendo entrambi responsabili della verita' ed esattezza delle scritture.
[3]Il giornale dei versamenti deve quotidianamente essere risommato, controllato e firmato dall'incaricato dei conti correnti.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920
