Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Il Banco puo' concedere il trasferimento parziale o totale del credito da uno ad altro stabilimento, contro pagamento di una provvigione e rimborso delle spese)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1920

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. 39 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: (Art. 200, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

Il Banco puo' concedere il trasferimento aggiunto: parziale o totale del credito da uno ad altro tolto: dei propri stabilimenti.

tolto: Il trasferimento importa la estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'art. 188 aggiunto: stabilimento, contro pagamento di una provvigione e rimborso delle spese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art200 · fonte del testo

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