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[1](Art. 20, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale, per estratto sommario, contenente soltanto la proposta deliberazione, e la approvazione o il rigetto di essa.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010
