Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dal rispettivo statuto o regolamento.

[3]Il personale addetto all'ufficio del Credito fondiario e della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio e' compreso nell'organico proprio del Banco.

[4]Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art2 · fonte del testo

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