Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 197, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno e' avvalorato, presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'art. 193 per i rimborsi preavvisati.

[3]La chiusura del conto corrente per la capitalizzazione degli interessi ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art197 · fonte del testo

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