Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((Per il pagamento dei vaglia cambiari e degli assegni dei quali sia stato denunziato al Banco lo smarrimento o la distruzione, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalita' all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si osservano le norme fissate per i titoli apodissari)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1922

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. 43 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Art. 187, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

tolto: Per iaggiunto: Per il pagamento dei vaglia cambiari e tolto: per gli assegni smarriti o distrutti aggiunto: degli assegni dei quali sia stato denunziato al Banco lo smarrimento o la distruzione, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalita' all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si tolto: osserva il procedimento fissato aggiunto: osservano le norme fissate per i titoli apodissaritolto: , salvo che il vincolo sulla o la ipoteca si estendera', dal giorno della emissione, almeno ad anni sei.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art187 · fonte del testo

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