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[1](Art. 185, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Speciali istruzioni, da emanarsi dal Consiglio di amministrazione, regolano il servizio degli assegni, specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, osservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
