Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 181, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615)

[2]Il vaglia cambiario puo' essere ceduto o con regolare girata, o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.

[3]Esso e' pagato a vista, previa la firma dell'intestarlo o dell'ultimo giratario, presso qualunque delle sedi, succursali ed agenzie del Banco.

[4]I vaglia pagati sono annullati con le norme determinate dal Consiglio d'amministrazione.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art181 · fonte del testo

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