Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 175, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]La restituzione dei valori sino a L. 4000, previo l'adempimento delle richieste formalita', e' disposta dai direttori delle sedi o succursali; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

[3]Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10.000 il direttore generale deve richiedere una garanzia reale.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art175 · fonte del testo

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