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[1](Art. 155, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siensi riservata la facolta' di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego o reimpiego, nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo puo' esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma indicata nel titolo apodissario non e' pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art155 · fonte del testo

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