Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 142, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.

[3]I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dall'ultimo giratario, purche' conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

[4]Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art142 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari