Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 130, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimita' e regolarita' dei titoli, nonche' della identita' e capacita' giuridica del depositante.

[3]Tale responsabilita' per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.

[4]Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualita' e quantita' delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identita' e capacita' giuridica del depositante.

[5]Il funzionante capo-sconti risponde, insieme al ragioniere incaricato del controllo, della esattezza e regolarita' dei conteggi in basi ai quali e' determinata l'anticipazione.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art130 · fonte del testo

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