Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 128, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Per le anticipazioni che si chiedono sopra titoli nominativi, il titolare deve dichiarare nelle forme di legge di cederli al Banco e di consentire a voler tramutare il titolo nominativo in iscrizioni al portatore, con facolta' all'Istituto di ritirare, per proprio conto dall'Amministrazione del debito pubblico le corrispondenti cartelle che egli dichiara di avere ceduto all'Istituto stesso.

[3]I titoli di rendite miste debbono poetare tutte le cedole a scadere.

[4]Per le anticipazioni su titoli intestati ad enti morali occorrono il consenso delle autorita' tutorie, a norma delle leggi speciali, e il relativo atto d'obbligo.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art128 · fonte del testo

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