Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 121, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori o merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento per ciascuna specie di titoli, merci e valori.

[3]Gl'interessi, tanto a debito che a credito, sono calcolati con valuta dal giorno dell'operazione, computando per i prelevamenti lo stesso giorno.

[4]Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute d'oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse e la tassa erariale, dovuta a norma delle disposizioni in vigore.

[5]L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere mai inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati qualora essi fossero costituiti in deposito aperto.

[6]La stessa provvigione e' dovuta nel caso che i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art121 · fonte del testo

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