Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 119, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le formalita' indicate per lo sconto delle cambiali sono estese agli assegni bancari, nonche', in quanto sieno applicabili, allo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni, ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli od effetti di cui all'art. 6 dello statuto.

[3]Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole, dei titoli, sui quali il Banco puo' fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art119 · fonte del testo

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