Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 118, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]E' vietato ai direttori:

  • a)di consentire rinnovazioni e minorazioni di cambiali senza la deliberazione della Commissione di sconto, in conformita' dell'articolo 108;
  • b)di ricevere nuove cambiali dai debitori ammessi a transazione, fino all'estinzione del debito transatto;
  • c)di fare nuovi sconti a favore dei debitori del Banco per cambiali dichiarate immobilizzate dalle ispezioni governative, come pure a favore di debitori morosi del Banco o delle sue aziende.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art118 · fonte del testo

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