Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((L'ammissione o il rifiuto degli effetti presentati allo sconto deve risultare dallo stato di presentazione di cui all'art. 69, lettera c), mediante indicazione, da apporre in tutte lettere nello stato stesso, della quantita' e dell'ammontare complessivo degli effetti respinti e di quelli ammessi.
[3]Siffatta indicazione e' firmata da tutti i componenti la Commissione.
[4]Uno dei commissari, escluso il preposto allo stabilimento, firma le singole distinte degli effetti dei quali sia stata deliberata l'ammissione totale o parziale)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
