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[1]).
[2]((Le cambiali presentate allo sconto, descritte in apposita distinta, in uno o piu' esemplari, firmata dal presentatore, sono consegnate al capo dell'ufficio « Portafoglio », il quale ha l'obbligo di restituire ai clienti, senza alterazioni o segni, gli effetti non ammessi.
[3]Presso ciascun stabilimento debbono tenersi in evidenza le esposizioni cambiarie (rischi) dei presentatori e dei coobbligati, e per questi ultimi, nei limiti e con le norme stabiliti dal Consiglio di amministrazione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
