Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((E' vietato:
- a)ammettere al fido debitori morosi del Banco o delle aziende annesse o persone o ditte che per precedenti operazioni abbiano cagionato perdite al Banco o alle sue aziende annesse, anche in seguito a concordato o transazione;
- b)ammettere allo sconto cambiali in cui figuri soltanto la coobbligazione delle persone sopra indicate)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
