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[1](Art. 105, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]L'iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 102, non da' diritto al cliente di valersi del credito sino al limite massimo della somma in esso indicata.

[3]Questo massimo rappresenta il limite estremo al quale le Commissioni locali di sconto possono giungere, nell'ammissione degli effetti presentati dall'Istituto, ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e puo' essere superato solamente nel caso in cui il credito del presentatore di cambiali, veramente commerciali, sia rinforzato ed aumentato da firme di coobbligati, riconosciute di primo ordine, capaci di guarentire largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

[4]In questo caso la deliberazione dovra' essere presa ad unanimita' di voti, ed il direttore locale dovra' immediatamente darne notizia al direttore generale, il quale dovra' dare ordine di non accettare nuove presentazioni, in eccedenza, dello stesso Istituto, ditta o persona, quando lo creda conveniente.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art105 · fonte del testo

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