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[1]((In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, e' compilato un elenco (castelletto) degli Istituti, delle Ditte, e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

[2]L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, Ditta o persona, puo' essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, a meno che si tratti di grandi Istituti bancari o commerciali notoriamente di prim'ordine, i quali abbiano sede in citta' diverse.

[3]L'elenco stesso si fa per la zona di operazioni di ciascuna sede o succursale, e si rivede nel mese di dicembre di ogni anno dalla Commissione di sconto, salvo il caso che mutamenti importanti nella condizione dei clienti non esigano revisioni parziali nel corso dell'anno.

[4]I fidi e le relative variazioni, deliberati dalle Commissioni di sconto, devono essere comunicati alla Direzione generale. Allorquando i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto superino il limite determinato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, lettera q), occorre siano approvate dal direttore generale)).

Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 marzo 1920

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. 38 parole tolte, 49 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: (Art. 102, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

In ciascuna sede o succursale del Banco, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal Ministero del tesoro, e' compilato un elenco (castelletto) tolto: degl'Istituti, delle ditte aggiunto: degli Istituti, delle Ditte, e delle persone ammesse al fido, coll'ammontare massimo del credito di ciascun Istituto, tolto: ditta aggiunto: Ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

L'iscrizione nel detto elenco, per lo stesso Istituto, tolto: ditta aggiunto: Ditta o persona, puo' essere fatta presso una sola sede o succursale del Banco, …

I fidi tolto: originari e le variazioni, alle quali siano soggetti per effetto della revisione, debbono riportare l'approvazione della Direzione generale del Banco aggiunto: e le relative variazioni, deliberati dalle Commissioni di sconto, devono essere comunicati alla Direzione generale. Allorquando i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto superino il limite determinato dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 30, lettera q), occorre siano approvate dal direttore generale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art102 · fonte del testo

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