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[1]).
[2]((Il direttore della sede, succursale o filiale ha il dovere, anche durante l'anno, di indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma k) del presente regolamento.
[3]Il direttore locale, nel riferire sull'avvenuta incompatibilita' di un commissario di sconto, modifica il turno di servizio in guisa che quel commissario non possa piu' prendere parte ai lavori della Commissione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
