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[1]).
[2]((La durata del servizio di ciascun commissario e', di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedi' al sabato.
[3]Il turno e' regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
