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[1]).
[2]((Il direttore generale sulle proposte dei direttori, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbono aver luogo, cosi' per le sedi, succursali e filiali come per le agenzie autorizzate allo sconto.
[3]E' nondimeno, consentito ai direttori di convocare straordinariamente la Commissione di sconto nei casi d'urgenza, sempre quando il bisogno dei clienti coincida con l'interesse dell'Istituto)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
