Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]A titolo di ricompensa nazionale e' accordato un assegno annuo vitalizio:

  • a)ai cittadini e agli stranieri domiciliati nel Regno, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, e non possano comprovare il regolare arruolamento o la regolare investitura di grado; come pure alle loro vedove ed ai loro orfani, e, ove ne sia il caso, ai congiunti superstiti (genitori, fratelli e sorelle minorenni) nel caso di morte avvenuta per le cause indicate nel predetto articolo 3, secondo il disposto delle leggi sulle pensioni militari;
  • b)ai cittadini dimoranti nel Regno, che abbiano militato e combattuto nella qualita' di ufficiali effettivi di terra o di mare sotto i Governi nazionali stabiliti nelle varie regioni d'Italia negli anni 1848 e 1849, purche' siano stati riconosciuti in tale qualita', giusta le norme dell'articolo 1°, e si trovino privi di mezzi di sussistenza.

[2]Allo stesso beneficio potranno essere ammessi anche i funzionari assimilati ad ufficiali, facenti parte di corpi o aggregati a corpi combattenti, o che per ragione del loro ufficio si siano trovati in servizio permanente sotto i Governi nazionali del 1848-49 presso i corpi combattenti.

Testo in vigore dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art5 · fonte del testo

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