Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

La liquidazione delle pensioni, di cui all'articolo precedente, sara' fatta in base alle disposizioni delle leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, ed a quel grado di cui in esso articolo contemplati fossero stati regolarmente investiti da uno dei Governi nazionali, sia al tempo in cui rimasero morti, feriti o mutilati, sia precedentemente.

Testo in vigore dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art4 · fonte del testo

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