Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Sono ammessi al beneficio, che accordano le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, i cittadini e gli stranieri domiciliati nel Regno, che nelle guerre d'indipendenza negli anni 1848 e 1849, e nei fatti d'armi per la liberazione di Roma, dal 1848 in poi, siano rimasti mutilati o feriti nelle condizioni contemplate dalle dette leggi.

[2]Sono applicate le leggi sulle pensioni militari vigenti al 4 dicembre 1879, nei gradi di parentela e nei modi prescritti da quelle leggi, alle famiglie dei morti in battaglia o in servizio comandato, ovvero in seguito a ferite riportate in battagia o in servizio comandato.

Testo in vigore dal 9 luglio 1898 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1898-06-09;274~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari