Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1907 al 18 agosto 1911. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

[2]Il Consiglio di Stato dara' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

[3]Il parere del Consiglio di Stato sara' sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 maggio 1907, n. 257

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La L. 5 maggio 1907, n. 257 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000".

Testo in vigore dal 8 giugno 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1907

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1884 al 8 giugno 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 maggio 1907, n. 257

    La L. 5 maggio 1907, n. 257 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art9 · fonte del testo

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