Art. 61 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si vuol colpire.

[2]Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

[3]Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato F.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art61 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari