Art. 60 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne dara' corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

[2]Quando un mandato sia gia' stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sara' di nessun effetto.

[3]Potra' per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

[4]Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art60 · fonte del testo

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