Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923. Leggi il testo vigente →

Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Testo in vigore dal 20 marzo 1884 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art6 · fonte del testo

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