Art. 58 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

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[1]I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 46, 48, 49, 53 e 54 della presente legge, contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti.

[2]La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilita' del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

[3]Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarita' un mandato, ne riferira' direttamente al Ministro, ed ove questi creda di approvarne la emissione dara' un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovra' eseguirlo. Nel giustificare pero' il suo operato presso la Corte dei conti, esso potra' unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento, sui mandati registrati con riserva, indichera' anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri.

[4]La sezione della Corte dei conti a cui sara' affidato il giudizio sulla responsabilita' dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sara' una sezione diversa da quella cui e' affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 46 e 54 della presente legge.

[5]((Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinatori secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonche' della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1916 al 23 novembre 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1884 al 1 luglio 1916. 56 parole aggiunte.

aggiunto: Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinatori secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonche' della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-02-17;2016~art58 · fonte del testo

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